Ecco punto per punto quello che dice il Regolamento (UE) 2019/787 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 aprile 2019 e le nostre note esplicative.
20.Gin
a) Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola.
Nota: è dunque lecito utilizzare altre tipologie di ginepro non tossiche oltre al ginepro comune, ma quest’ultimo deve sempre essere presente per poter definire un prodotto “gin”. L’alcol utilizzato non può essere di origine sintetica.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5% vol.
Nota: attenzione alla gradazione! La Gin Guild inglese sta intentando una causa contro un brand che ha scritto in etichetta “gin” anche se la gradazione è inferiore. Anche i cosiddetti “gin analcolici” non possono in alcun modo riportare la scritta “gin” in etichetta.
c) Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.
Nota: la vaghezza di questa dicitura crea da sempre molta confusione tra gli addetti al settore ed è difficile mettere in questione l’appartenenza di alcuni gin aromatizzati alla categoria poiché un “gusto” è qualcosa di soggettivo.
d) Il termine «gin» può essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.