Curiosità

Cosa dice il regolamento UE sulla produzione del gin?

Vanessa Piromallo
September 30, 2020

Per non sbagliare facciamo un poco di chiarezza mettendo in evidenza i punti del regolamento europeo che definiscono il gin

Ecco punto per punto quello che dice il Regolamento (UE) 2019/787 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 aprile 2019 e le nostre note esplicative.

20.Gin

a) Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola.

Nota: è dunque lecito utilizzare altre tipologie di ginepro non tossiche oltre al ginepro comune, ma quest’ultimo deve sempre essere presente per poter definire un prodotto “gin”. L’alcol utilizzato non può essere di origine sintetica.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5% vol.

Nota: attenzione alla gradazione! La Gin Guild inglese sta intentando una causa contro un brand che ha scritto in etichetta “gin” anche se la gradazione è inferiore. Anche i cosiddetti “gin analcolici” non possono in alcun modo riportare la scritta “gin” in etichetta.

c) Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.

Nota: la vaghezza di questa dicitura crea da sempre molta confusione tra gli addetti al settore ed è difficile mettere in questione l’appartenenza di alcuni gin aromatizzati alla categoria poiché un “gusto” è qualcosa di soggettivo.

d) Il termine «gin» può essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

21.Gin distillato (Distilled Gin)

a) Il gin distillato è:

i) la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96% vol., in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante;

oppure

ii) la combinazione del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l’aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5% vol.

c) Il gin prodotto unicamente aggiungendo essenze o aromi all’alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.

d) Il termine «gin distillato» può includere o essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

Tanqueray London Dry Gin Bottiglia

22. London gin (o London Dry Gin)

a) Il London gin è un gin distillato che soddisfa i seguenti requisiti:

i) è prodotto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcole etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;

Nota: Ciò significa che tutti gli ingredienti devono essere contemporaneamente presenti all’interno dell’alambicco durante la distillazione e un London Gin deve necessariamente essere distillato. Non è possibile aggiungere altri ingredienti aromatizzanti dopo la distillazione per poter utilizzare la dicitura London Gin.

ii) ha un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;

iii) qualsiasi altro alcole etilico di origine agricola aggiunto soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.;

iv) non contiene coloranti;

Nota: La versione inglese dice: “It is not colored”. Un London Gin è trasparente così come esce dall’alambicco senza aggiungere nulla a parte l’acqua dopo la distillazione, di conseguenza non può presentare alcun tipo di colorazione.

v) non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito;

vi) non contiene alcun altro ingrediente oltre a quelli di cui ai punti i), iii) e v) e acqua.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.

c) Il termine London gin può includere o essere completato dal termine «dry»

35.Sloe Gin

a) Lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25 % vol.

c) Nella produzione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d) La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore». 

 

Regolamento completo in italiano a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787&from=EN

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